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Mancato pagamento iva su importazione – Cass. n. 21659/2021

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - iva all'importazione - Procedura relativa ai diritti di confine - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Mancato pagamento derivante da reato - Prescrizione triennale - Condizioni - Fattispecie.

 

L'IVA all'importazione, pur essendo estranea all'obbligazione doganale, rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali e, pertanto, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta alle disposizioni procedurali dettate per diritti di confine. Ne consegue che, ai sensi degli artt. 84 T.U. dogane e 221, par. 4, CDC, qualora il mancato pagamento dell'imposta abbia causa dalla commissione di un reato, l'azione per la riscossione si prescrive con il decorso di tre anni dalla data di irrevocabilità della sentenza o del decreto pronunciati in esito al procedimento penale, purché entro il medesimo termine dall’insorgere dell'obbligazione tributaria sia formulata una "notitia criminis" tale da individuare un illecito penale (nella specie concernente l'abusivo commercio di oro), idoneo ad incidere sul presupposto impositivo.

Corte Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 21659 del 29/07/2021 (Rv. 661951 - 01)

 

Corte

Cassazione

21659

2021