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Omessa dichiarazione nella misura risultante dalla rettifica a carico della società – Cass. n. 20598/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - sanzioni - omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione - Socio di società di persone - Reddito di partecipazione agli utili - Reddito proprio del socio - Configurabilità - Conseguenze - Omessa dichiarazione nella misura risultante dalla rettifica a carico della società ai fini dell'ILOR - Infedele dichiarazione - Pena pecuniaria - Applicabilità - Socio accomandante di società in accomandita semplice - Applicabilità - Fondamento.

 

Il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione; e ove il socio non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell'ILOR, è tenuto, oltre al pagamento del supplemento di imposta, alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione, a norma dell'art. 46 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale pena si applica anche nei confronti del socio accomandante di società in accomandita semplice, atteso che la sanzione si riconnette alla dichiarazione di reddito inferiore, e che è irrilevante l'estraneità dei soci accomandanti all'amministrazione della società, perché ciò non impedisce loro di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti, ex art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973, ad essi imputabili in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20598 del 19/07/2021 (Rv. 661890 - 01)

 

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Cassazione

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