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Possibilità, per la P.A., di invocare il fermo amministrativo del credito – Cass. n. 20035/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ambito - Possibilità, per la P.A., di invocare il fermo amministrativo del credito vantato dal contribuente - Ammissibilità - Esclusione

 

La facoltà concessa all'amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento di un proprio debito nei confronti del contribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest'ultimo, prevista dall'art. 69, r.d. n. 2440 del 1923 (cosiddetto "fermo amministrativo") può essere esercitata nel corso del giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della pretesa restitutoria vantata dal contribuente, ma non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza favorevole a quest'ultimo. Il giudizio di ottemperanza, infatti, non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, con la conseguenza che è inibito a quel giudice prendere in esame l'applicabilità della compensazione civilistica, alla quale è preordinato l'istituto del fermo amministrativo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20035 del 14/07/2021 (Rv. 661886 - 01)

 

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