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Distribuzione utili derivanti da ricavi extracontabili – Cass. n. 18372/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - Finanziamento soci - Restituzione - Distribuzione utili derivanti da ricavi extracontabili - Accertamento - Periodo di imposta di creazione della provvista - Necessità - Esclusione.

 

In tema di imposte sul reddito d'impresa, l'amministrazione finanziaria, laddove ritenga, sulla base di una serie di circostanze indiziarie, che i finanziamenti dei soci costituiscano una posta fittizia dello stato patrimoniale, riportata di anno in anno nei bilanci, e che la relativa restituzione mascheri la distribuzione di utili derivanti da ricavi extracontabili, non è tenuta a rettificare anche la dichiarazione relativa al momento genetico in cui è stata contabilizzata la posta passiva relativa all'accensione del finanziamento, acquisendo la restituzione del fittizio finanziamento rilevanza reddituale al momento della distribuzione ai soci.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 18372 del 30/06/2021 (Rv. 661773 - 01)

 

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