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Determinazione del reddito d'impresa – Cass. n. 9723/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni applicabili alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della l. n. 296 del 2006.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la violazione avvenuta in epoca antecedente al 1° gennaio 2007 - data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 - dell'obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (cd. "black list"), comporta, in base all'art. 1, comma 303, della legge cit., il cumulo delle sanzioni previste dall'art. 8, commi 1 e 3 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 14/04/2021 (Rv. 660985 - 01)