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Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale – Cass. n. 9725/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-tedesca ratificata in Italia da l. n. 459 del 1992 - Individuazione dello Stato soggetto attivo del rapporto impositivo - Criterio della residenza - Rilevanza - Limiti - Luogo viene svolta l'attività lavorativa - Rilevanza. Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di lavoro - lavoro dipendente.

In tema di imposte sul reddito, l'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Federale di Germania del 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con l. n. 459 del 1992, ancora la potestà impositiva allo Stato di residenza solo se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato; sicché le somme percepite a titolo di retribuzione dell'attività di lavoro dipendente svolta nell'altro Stato contraente, ovvero quello in cui il contribuente non ha la residenza, sono soggette a tassazione esclusivamente in tale Stato.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 9725 del 14/04/2021 (Rv. 660938 - 01)