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Determinazione del reddito - detrazioni – Cass. n. 5175/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - altri costi ed oneri - Imprenditore esercente attività di ristorazione alberghiera - Somministrazione di cibo e bevande a favore di dipendenti, soci e familiari dell’imprenditore - Prestazione di servizi - IVA - Imposte dirette - Assoggettabilità - Limite ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 - Rilevanza. Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - In genere.

Il servizio di ristorazione alberghiera nel quale vengano somministrati cibi e bevande a favore di dipendenti, soci e familiari dell'imprenditore costituisce prestazione di servizi, non assoggettabile ad IVA ove non superi la soglia prevista dall'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972; analogamente, non hanno rilievo ai fini delle imposte dirette le somministrazioni di pasti riferibili ai dipendenti, nonché all'autoconsumo dell'imprenditore, dei familiari ovvero dei soci, ove le stesse rientrino nella suindicata soglia indicata dal cit. art. 3, comma 3.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5175 del 25/02/2021 (Rv. 660448 - 01)