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Credito d'imposta - Istanza per fruire del credito – Cass. n. 5952/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007 - Istanza per fruire del credito - Comunicazione anticipata - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Ragioni.

In tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, la comunicazione anticipata della intervenuta assunzione di lavoratori nel mese in cui è avvenuta - anziché, come prescrive l'art. 6 d.m. 12 marzo 2008, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati gli incrementi occupazionali - costituisce una mera irregolarità che, in mancanza di espressa previsione di decadenza, non comporta la perdita del beneficio previsto dalla legge né l'applicazione di sanzioni a carico del contribuente istante.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5952 del 04/03/2021 (Rv. 660669 - 01)