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Regime del consolidato nazionale – Cass. n. 244/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Regime del consolidato nazionale - Artt. 119 e 129 T.U.I.R. - Violazione dei principi della legge delega - Insussistenza - Ragioni.

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, il regime di tassazione previsto si configura come un regime alternativo che si applica secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 del d.m. 9 giugno 2004, ed agli artt. 119 e 129 del d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), le quali costituiscono un meccanismo fisiologico, operante sulla scorta di una manifestazione di volontà espressa in forma tipizzata per esigenze di ordinato svolgimento dell'azione di finanza, senza che sia imposto alcun obbligo sovrabbondante rispetto ai parametri indicati dalla legge delega n. 80 del 2003, di cui si deve pertanto escludere la violazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 244 del 12/01/2021