Skip to main content

Regime del consolidato nazionale – Cass. n. 244/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Regime del consolidato nazionale - Opzione - Comunicazione Agenzia delle entrate - Modalità telematica - Condizione di efficacia - Conseguenza.

La comunicazione all'Agenzia delle entrate effettuata mediante l’invio telematico del modello contenente l'opzione per il regime consolidato, di cui alla lettera d) dell'art. 119 del d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), non si risolve in un elemento formale sostituibile mediante un comportamento concludente, ma costituisce un elemento sostanziale che si pone quale condizione di efficacia, insieme agli altri elementi di cui alle lettere a), b) e c), del citato art. 119, così che l'inesistenza, o anche solo il venir meno di uno solo di essi, determina l'inefficacia dell'opzione o l'interruzione del regime, con i conseguenti effetti previsti dall'art. 124 T.U.I.R.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 244 del 12/01/2021