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Diritto alla detrazione - Momento di insorgenza – Cass. n. 28263/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni Iva - Diritto alla detrazione - Momento di insorgenza - Realizzazione dell'operazione - Necessità - Conseguenze in caso di operazioni inesistenti - Assenza del diritto - Contrasto con principio di neutralità dell'Iva - Esclusione - Ragioni.

In tema d’IVA, il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta detraibile diviene esigibile, ossia all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi, con la conseguenza che la fittizietà delle predette operazioni ne impedisce l'insorgenza, non essendo sufficiente la loro menzione nelle fatture, senza che ciò contrasti col principio della neutralità fiscale, il quale, in quanto espressione del generale principio della parità di trattamento, consente trattamenti differenziati degli operatori economici in assenza di operazioni imponibili rispetto a quelli che abbiano posto in essere un'operazione effettivamente realizzata.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 28263 del 11/12/2020

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28263

2020