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Fatturazione delle operazioni – Cass. n. 28263/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - fatturazione delle operazioni - IVA - Obbligo di versamento per l'intero ammontare indicato in fattura - Fondamento - Contrasto con il principio di neutralità dell'Iva - Insussistenza - Ragioni - Prevalenza della funzione ripristinatoria derivante da difetto di rettifica o annullamento della fattura - Eccezione in caso di assenza di rischio di perdita del gettito fiscale derivante dal diritto alla detrazione.

In tema d'IVA, in caso di operazione inesistente, in difetto di rettifica o annullamento della fattura, sussiste l'obbligo di versamento dell'imposta per l'intero ammontare indicato in fattura, in quanto l'emissione del documento contabile determina l'insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principio di neutralità dell'IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente alla eliminazione del difetto di rettifica o annullamento della fattura, a meno che non sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale derivante dall'esercizio del diritto alla detrazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 28263 del 11/12/2020

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2020