Imposta di registro - Tassazione per enunciazione - Cass. n. 25706/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - atti che contengono piu' disposizioni - Imposta di registro - Tassazione per enunciazione - Richiamo nell'atto al negozio realizzato in forma scritta o orale - Necessità - Contenuto.

In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione ha quale presupposto l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nel caso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con la conseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvio ad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo necessario che le circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quel rapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25706 del 13/11/2020 (Rv. 659826 - 01)

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