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Imposta di registro - Avviso di liquidazione per integrazione dell'imposta versata - Cass. n. 25119/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - riscossione dell'imposta - soggetti obbligati - Imposta di registro - Avviso di liquidazione per integrazione dell'imposta versata - Notificato al notaio rogante che si è avvalso della procedura di registrazione telematica - Legittimazione alla impugnazione - Parti contraenti - Sussistenza - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25119 del 10/11/2020 (Rv. 659698 - 01)

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