Dazio antidumping - Cass. n. 25096/2020

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - dazi all'importazione e all'esportazione - Dazio antidumping - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese - Abrogazione con Reg. di esecuzione (UE) n. 278 del 2016 - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore - Rimborsabilità dei dazi riscossi prima di tale data - Esclusione - Fondamento - Irretroattività della abrogazione - Applicabilità del principio del "favor rei" - Esclusione.

In tema di dazi doganali, l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento cit. che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del "favor rei".

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25096 del 10/11/2020 (Rv. 659938 - 01)

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