Recupero accisa - Prescrizione del diritto - Cass. n. 25611/2020

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - accertamento, liquidazione, riscossione, esenzioni e agevolazioni (coli, giacenze di lavorazione, prodotti distrutti, prodotti esportati) - Recupero accisa - Prescrizione del diritto - Realizzazione dell'evento interruttivo ex art. 15 TUA - Decorrenza del termine - Passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale - Rilevanza dell'esito - Esclusione.

In tema di recupero dell'accisa e prescrizione del relativo diritto all'imposta, realizzatosi l'effetto interruttivo di cui all'art. 15 TUA, "ratione temporis" applicabile, la decorrenza del termine di prescrizione รจ ricollegata, dallo stesso citato articolo ed in forza della "ratio" ad esso sottesa, alla circostanza, oggettiva, del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, a prescindere dal relativo esito, indipendentemente quindi dal soggetto al quale sia stato imputato il reato e dalla partecipazione al giudizio penale di tutti i debitori coobligati.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25611 del 12/11/2020 (Rv. 659647 - 01)

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