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Cessionario o committente sottoposto a procedura concorsuale -Cass. n. 25896/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - disposizioni per particolari categorie di contribuenti - Fattura - Cessionario o committente sottoposto a procedura concorsuale - Meccanismo di cui all'art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 in caso di mancato pagamento per procedure concorsuali rimaste infruttuose - Utilizzazione da parte del cessionario o del committente e non del cedente - Conseguenze.

In tema di IVA, è illegittima la pretesa del fisco volta ad ottenere l'imposta dal cedente o dal prestatore che non abbiano fatto ricorso al meccanismo previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose (per l'applicazione del quale non è necessaria la certezza dell'irrecuperabilità) qualora questo meccanismo sia stato utilizzato dal cessionario o dal committente e sia così stato eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito per l'erario.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25896 del 16/11/2020 (Rv. 659650 - 01)

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