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Rito camerale di legittimità "non partecipato" - Cass. N. 26443/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - enunciazione di atti non registrati - Rito camerale di legittimità "non partecipato" - Mancata enunciazione nell'atto di acquisto di assegnazione in proprietà esclusiva di fabbricato - Imponibilità degli atti non registrati - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta di registro, nel caso di atto di conferma di precedenti negozi di compravendita e di divisione di terreno contenente il riconoscimento che essi avevano avuto ad oggetto anche la proprietà del fabbricato sul medesimo insistente, l'acquisto dell'immobile non è assoggettabile ad imposta di registro in misura proporzionale ove le disposizioni enunciate abbiano data anteriore al termine quinquennale di decadenza ex art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non essendo l'enunciazione equiparabile alla registrazione volontaria, né all'uso dell'atto.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26443 del 20/11/2020 (Rv. 659881 - 01)

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