Illegittima fruizione dell'agevolazione - Cass. n. 26652/2020

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Illegittima fruizione dell'agevolazione - Recupero - Termine - Condizione - Disconoscimento ad altro titolo - Possibilità - Termine – Fattispecie - tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - prescrizione e decadenza - In genere.

In tema di imposta di registro, in caso di illegittima fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, il recupero del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria deve essere effettuato entro tre anni dall'acquisto, purché si tratti di difetto originario dei requisiti agevolativi, mentre qualora l'illegittima fruizione del beneficio dipenda da altra causa (nella specie l'inutile spirare del triennio di adempimento dell'obbligo di trasferimento dell'immobile), l’Ufficio può disconoscere l'agevolazione e procedere al recupero, usufruendo del termine triennale decorrente dal momento in cui la diversa causa di revoca si è concretizzata così da poter essere verificata nei confronti del contribuente.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26652 del 24/11/2020 (Rv. 659717 - 01)

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