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Obblighi di informativa incombenti sull'Amministrazione finanziaria - Cass. n. 26646/2020

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - richieste di dati, notizie, documenti - Questionari - Funzione - Obblighi di informativa incombenti sull'Amministrazione finanziaria - Osservanza - Necessità - Fondamento - Inutilizzabilità - Esclusione.

In tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dagli artt. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, essendo necessario che l’Ufficio fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull’Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare - ai sensi degli artt. 6 e 10 st.contr. - l'azione dell'ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26646 del 24/11/2020 (Rv. 659943 - 01)

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