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Cessione di azienda – Plusvalenza - Cass. n. 26801/2020

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - richieste di dati, notizie, documenti - Cessione di azienda – Plusvalenza - Omessa risposta ai questionari dell'Amministrazione - Conseguenze - Accertamento induttivo - Legittimità – Fattispecie - tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - plusvalenze patrimoniali.

In caso di cessione a titolo oneroso di azienda si realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito; pertanto, ove il contribuente ometta di rispondere ai questionari previsti dall'art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in tal modo impedendo od ostacolando la verifica dei redditi prodotti (nella specie omettendo di indicare i costi di acquisizione dei beni), l'Ufficio può effettuare l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. a), del cit. decreto, utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26801 del 25/11/2020 (Rv. 659700 - 01)

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