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Omesso o tardivo pagamento di tributi - Cass. n. 26782/2020

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Omesso o tardivo pagamento di tributi - Compensazione oltre il limite - Sanzioni - Applicabilità - Definizione agevolata - Esclusione - Modalità di irrogazione della sanzione - Irrilevanza - Fondamento - Inciso "in nessun caso" - Portata.

In tema di violazione di norme tributarie, in caso di omesso o ritardato pagamento di imposta, ravvisabile anche laddove la compensazione sia stata effettuata in misura superiore a quella consentita - sia quando la sanzione è contestuale all'avviso di accertamento sia quando è irrogata con distinto atto - non è applicabile la definizione agevolata delle sanzioni, come si desume dall'art. 17, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997, con il cui inciso "in ogni caso" il legislatore ha vietato al contribuente che abbia omesso di versare l'imposta di accedere alla definizione agevolata delle sole sanzioni, potendo beneficiare unicamente della misura ridotta determinata "ex lege" allorché abbia provveduto al pagamento integrale, nei termini previsti, della somma dovuta.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26782 del 25/11/2020 (Rv. 659715 - 01)

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