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Trasferimenti d'immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Cass. n. 17333/2020

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Trasferimenti d'immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Applicabilità della "doppia proroga" – Condizioni -  tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta .

Le agevolazioni tributarie previste daii'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000 (vigente "ratione temporis") per i trasferimenti d'immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro all'uno per cento e nelle connesse imposte ipo-catastali in misura fissa - si applicano a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro undici anni dall'acquisto del bene, essendo stato il termine di cui all'art. 1, comma 25, l. n. 244 del 2007, già prorogato, così rideterminato per effetto dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 102 del 2013, conv., con modif., in l. n. 124 del 2013: disposizione che, modificando una precedente norma retroattiva, in difetto di espressa previsione, vale solo per l'avvenire, applicandosi esclusivamente ai termini pendenti (e non a quelli già scaduti) alla data di entrata in vigore del decreto.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 17333 del 19/08/2020 (Rv. 658700 - 01)

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