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Costi risultanti da fatture soggettivamente inesistenti - Detrazione - Cass. n. 17335/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - fatturazione delle operazioni - Costi risultanti da fatture soggettivamente inesistenti - Detrazione - Principio della tutela del terzo in buona fede - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente a partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza unionale (cfr. CGCE 6 luglio 2009, in cause riunite C-439/04 e C- 440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell'imposta risultante dalle fatture. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto l'esistenza di una frode fiscale fondata su operazioni soggettivamente inesistenti relative alla compravendita di autovetture, dando rilievo all'emissione di fatture pro-forma, non previsto dal sistema fiscale, e alla diversità tra soggetto emittente e quello che aveva eseguito le prestazioni).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 17335 del 19/08/2020 (Rv. 658559 - 01)

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