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Tari - Riduzioni cd. tecniche - Spettanza "ope legis" - Cass. n. 17334/2020

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - tari - Riduzioni cd. tecniche - Spettanza "ope legis" - Fondamento - Riduzioni di natura agevolativa - Regime - Conseguenze - Onere della prova - Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni .

In materia di TARI, le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste dall'art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano "ope legis”, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; diversamente, le riduzioni o esenzioni di natura agevolativa di cui ai successivi commi 659 e 660, essendo meramente eventuali, sono subordinate ad un'esplicita previsione del regolamento comunale che ne condiziona l'"an" e il "quantum" - elementi non predeterminati dalla legge - con la conseguenza che, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti per poterne fruire, esse devono essere oggetto di specifica e preventiva domanda da parte del contribuente, corredata della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 17334 del 19/08/2020 (Rv. 658774 - 01)

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