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Richiesta di rimborso Iva - Potere-dovere del giudice tributario di ottemperanza -Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 10570 del 04/06/2020 (Rv. 657861 - 01)

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento

Richiesta di rimborso Iva - Potere-dovere del giudice tributario di ottemperanza - Accertamento della intervenuto utilizzo in detrazione o compensazione della medesima eccedenza - Necessità - Fondamento.

In caso di richiesta di rimborso Iva, il giudice tributario dell'ottemperanza è tenuto ad accertare, attraverso l’acquisizione della documentazione necessaria, se il contribuente abbia utilizzato la medesima eccedenza in detrazione o in compensazione, integrando detta circostanza una causa di improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che tali istituti costituiscono modalità alternative di esercizio del medesimo diritto al recupero dell'eccedenza Iva detraibile e che, in caso di ricorso ad essi, l'esecuzione del rimborso riguarderebbe un obbligo il cui corrispondente interesse è stato già unilateralmente e direttamente soddisfatto dallo stesso contribuente.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 10570 del 04/06/2020 (Rv. 657861 - 01)