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Agevolazioni prima casa - Accorpamento di unità immobiliari finitime - Cass. n. 11322/2020

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Agevolazioni prima casa - Accorpamento di unità immobiliari finitime - Termine di decadenza - Corrispondenza con il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per l'accertamento - Effettiva unificazione - Necessità - Onere prova - A carico del contribuente - Variazione catastale - Non necessità.

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" spettano anche nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un'unica abitazione, purché entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'Amministrazione finanziaria per l’esercizio dei poteri di accertamento, si verifichi l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, senza necessità che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 11322 del 12/06/2020 (Rv. 657882 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

11322

2020