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Imposta relativa alla registrazione di una sentenza in tema di successione ereditaria, liquidata dall’Agenzia delle Entrate –Cass. n. 10257/2020

Impugnazione dalla contribuente  dell’avviso di pagamento, non essendo l’imposta dovuta, poiché era stata cancellata la trascrizione della domanda giudiziale con accordo transattivo tra le parti che prestavano acquiescenza agli effetti civili della sentenza (da considerarsi inesistenti per loro volontà) – La Commissione tributaria regionale (C.T.R.), in riforma della sentenza di primo grado, respingeva il ricorso della contribuente - Corte di Cassazione, sez. V, ordinanza n. 10257 del 29 maggio 2020.  

IMPOSTA

REGISTRAZIONE

SUCCESSIONE EREDITARIA

Imposta di registro di provvedimento giudiziale liquidata dall’Agenzia delle Entrate – Rigetto dell’impugnativa dell’avviso di pagamento da parte della contribuente e ricorso per cassazione della stessa – Corte di  Cassazione, sez. V, ordinanza  n. 10257 del 29 maggio 2020 a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

Fatto. Una contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado l’avviso di pagamento dell’imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate, in quanto dovuta su di una sentenza resa in una controversia di successione ereditaria nella quale essa ricorrente era stata parte. Assumeva che l’imposta non era dovuta poiché, a seguito di un accordo transattivo raggiunto, le parti avevano cancellato la trascrizione della domanda giudiziale, escludendo, in particolare, l’efficacia degli effetti civili della sentenza nei loro confronti.

La  domanda veniva accolta dalla Commissione di primo grado, mentre la Commissione Tributaria regionale d’appello rigettava il ricorso dalla stessa proposto.

Avverso quest’ultima decisione la  contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base dei seguenti motivi: in rito, per la mancata notifica e partecipazione di tutti i soggetti partecipanti al procedimento concluso con la sentenza oggetto di imposizione, obbligati solidali e, come tali, litisconsorti necessari; nel merito, per l’illegittimità dell’avviso, in quanto  fondato sul valore dell’immobile ceduto (mentre la controversia aveva ad oggetto solo la reintegra della quota di legittima e non anche il legato concesso dal “de cuius” alla contribuente) e per il fatto che la sentenza aveva disposto la mera reintegra della quota di legittima e non anche un trasferimento immobiliare, presupposto dell’imposta contestata.

Decisione. La Suprema Corte, ha respinto il ricorso per essere infondati o inammissibili i motivi dedotti.

Il primo motivo è infondato, in quanto, pur essendo solidalmente obbligati tutte le parti del giudizio al pagamento dell’imposta di registro, “sul piano processuale il rapporto di solidarietà passiva si risolve in un litisconsorzio meramente facoltativo, per cui il giudizio è da ritenersi validamente instaurato(per scelta della stessa contribuente) con la citazione  in giudizio del solo ufficio impositore”; il secondo motivo è inammissibile in quanto “trattasi di un motivo nuovo, il cui esame è precluso in sede di legittimità, non essendo stato dedotto dinanzi ai giudici del merito, né rilevabile d’ufficio”; il terzo motivo, infine, è infondato, “poiché l’imposta oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato concerne un atto giudiziario e non  un atto di trasferimento immobiliare, per cui ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 131/1986, il presupposto del tributo deve individuarsi, come  correttamente avvenuto nella specie, nell’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione”.

  

CORTE

CASSAZIONE

10257

2020