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Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9337 del 21/05/2020 (Rv. 657655 - 01)

Avviso d'accertamento integrativo - Impugnazione per contraddittorietà con precedente accertamento induttivo - Inammissibilità - Mancato annullamento dell'atto precedente in autotutela - Irrilevanza.

Oggetto del processo tributario è l'accertamento della legittimità della pretesa impositiva avanzata con l'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto ivi indicati. Ne consegue che, in sede di impugnazione di un avviso di accertamento integrativo, il giudice tributario è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità della pretesa azionata con tale atto e non può ritenerne l'illegittimità sulla base della ritenuta contraddittorietà con altro precedente avviso, posto che il difetto logico idoneo ad inficiare l'atto impugnato non potrebbe che essere intrinseco allo stesso, senza possibilità di estendersi ad atti non oggetto di impugnazione e senza che, peraltro, il mancato esercizio dell'autotutela da parte dell'Amministrazione in relazione ad atto diverso da quello impugnato possa rilevare né tanto meno costituire valida motivazione per l'annullamento dell'atto oggetto del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9337 del 21/05/2020 (Rv. 657655 - 01)