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Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8094 del 23/04/2020 (Rv. 657535 - 01)

Agevolazione ex art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Mancata utilizzazione edificatoria dell'immobile nei termini di legge - Perdita del beneficio - Limiti - Forza maggiore - Fattispecie.

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente "ratione temporis", si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la revoca del beneficio in un'ipotesi di mancata edificazione causata dalla mancata adozione, ad opera del Comune, dei provvedimenti conseguenti alla convenzione di lottizzazione).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8094 del 23/04/2020 (Rv. 657535 - 01)