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Tributi (in generale) - amministrazione finanziaria – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4411 del 20/02/2020 (Rv. 657333 - 01)

Esclusione - Sua codificazione disposta dall'art_ 3 del cosiddetto Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) - Portata - Disposizioni dello Statuto - Rapporti con le altre leggi nella gerarchia delle fonti - Prevalenza - Esclusione - Conseguenze.

Tributi (in generale) - norme tributarie - retroattivita'.

In tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all'art_ 3 della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art_ 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista. Peraltro, le disposizioni del suddetto Statuto costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione e interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, in vero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non a opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile di disapplicazione, né può essere per ciò solo oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4411 del 20/02/2020 (Rv. 657333 - 01)

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