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Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - prescrizione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4639 del 2

Azione di recupero "a posteriori" - Obbligazione doganale derivata da un fatto-reato - Prescrizione triennale - Decorrenza - Comunicazione al debitore dopo la scadenza del termine dell'importo dovuto - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Compatibilità con il diritto unionale.

In tema di dazi doganali, l'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di genesi dell'obbligazione tributaria quando la sua mancata determinazione sia avvenuta a causa di un fatto-reato (a prescindere dall'esito, di condanna o assolutorio, del relativo giudizio), purché la "notizia criminis", costituente il primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale, sia trasmessa nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, in linea con il diritto unionale, il quale non disciplina le cause di interruzione e sospensione del termine di prescrizione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020 (Rv. 657346 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

TRIBUTI DOGANALI

PRESCRIZIONE