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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - esenzioni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4997 del 25/02/2020 (Rv. 657356 - 01)

Esenzione Ici ex art 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Differenza tra finalità istituzionali degli Enti e servizi pubblici - Consorzio ASI (Area sviluppo industriale) - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ICI, l'esenzione di cui all'art_ 7 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma di stretta interpretazione, si applica soltanto agli immobili, ivi elencati, posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"; peraltro, le "finalità istituzionali", proprie dell'ente locale, non possono essere identificate con il concetto di "servizi pubblici", i quali, non rientrandovi, possono essere svolti anche tramite altri soggetti, quali le aziende municipalizzate, altri enti o società (tra cui, nella specie, il Consorzio ASI - Area sviluppo industriale), non aventi diritto a godere di detta esenzione in quanto svolgenti attività commerciale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4997 del 25/02/2020 (Rv. 657356 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

OGGETTO