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Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020 (Rv. 657340 - 01)

Sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato - Qualifica dirigenziale del delegante e del delegato - Necessità - Esclusione - Impiegato della carriera direttiva - Nozione - Sufficienza - Conseguente irrilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015.

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art_ 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art_ 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020 (Rv. 657340 - 01)

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