Skip to main content

Tributi (in generale) - Regime di traffico per c.d. perfezionamento attivo - Sistema della "sospensione" dei diritti doganali - Ragioni - Condizioni – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5330 del 27/02/2020 (Rv. 657357 - 01)

Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali).

In materia doganale, nel regime di traffico per cd. perfezionamento attivo, le merci sono importate in regime di sospensione dei diritti doganali per essere lavorate nella Comunità, purché i prodotti compensatori ottenuti siano esportati verso un Paese terzo, le merci importate possano essere individuate nei prodotti compensatori, non siano lesi gli interessi dei produttori comunitari e gli operatori siano stabiliti nella Comunità. Dopo il "perfezionamento", le merci non scontano alcuna fiscalità, essendo destinate, per definizione, a essere riesportate verso Paesi extra CE ed essendo l'importazione temporanea scaricata mediante un conto di appuramento. Il "sistema della sospensione" è soggetto ad autorizzazione e dà luogo alla sospensione della riscossione dei dazi e dell'IVA all'importazione, finché non siano esportati i prodotti compensatori e, per non interrompere la produzione di questi ultimi, non è possibile sostituire le merci d'importazione con merci comunitarie secondo il sistema della compensazione per equivalente. Ne consegue che nessun diritto è dovuto se l'operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori verso Paesi extra CE; se, invece, per le merci vincolate al regime della sospensione, esso sia appurato con una immissione in libera pratica nel Paese di vincolo, sorge l'obbligazione doganale e sono dovuti i dazi sospesi.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5330 del 27/02/2020 (Rv. 657357 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

TRIBUTI DOGANALI