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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - esenzioni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5500 del 28/02/2020 (Rv. 657367 - 02)

Cessioni all'esportazione - Operazioni in sospensione di imposta - “Status” di esportatore abituale - Condizioni - Onere della prova - A carico dell'impresa - Prova negativa - Esclusione - Fondamento.

In tema di cessioni all'esportazione, lo "status" di esportatore abituale, di cui all'art 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, da cui deriva il riconoscimento della sospensione di imposta nei limiti del "plafond" disponibile così maturato, è acquisito dall'impresa che esporta o effettua vendite intracomunitarie di beni e servizi per almeno il dieci per cento avuto riguardo alle operazioni poste in essere nell'anno precedente, la cui dimostrazione grava sulla predetta senza che la relativa prova possa definirsi negativa, essendo essa tenuta a indicare la tipologia delle operazioni compiute e a riscontrare l'effettività del trasferimento del bene all'estero.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5500 del 28/02/2020 (Rv. 657367 - 02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

OGGETTO