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Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta di registro - rimborso – Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1292 del 22/01/2020 (Rv. 656610 - 01)

Art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, prima della riforma introdotta con l'art. 16, comma , lett. h), d.lgs. n. 158 del 2015 -Posizione debitoria dell'Amministrazione finanziaria che sia anche creditrice nei confronti del contribuente - Sospensione del pagamento del credito del contribuente - Presupposti - Notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione sanzioni e natura tributaria credito - Necessità -Assenza di notificazione - Conseguenze - Fermo ex art. 69, r.d. n. 2440 del 1923 - Possibilità -Presupposti.

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria vanti un credito nei confronti del contribuente di cui sia a sua volta debitrice, la stessa può adottare il provvedimento di sospensione del pagamento, previsto dalla disposizione tributaria speciale di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 158 del 2015, quando abbia notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione per violazioni tributarie, nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo, altrimenti, in caso di mancata notifica ovvero di controcredito non tributario, può applicare il concorrente istituto generale del c.d. fermo amministrativo di cui all'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923, sospendendo il pagamento delle somme dovute al contribuente, purché vanti una idonea ragione di credito e la pretesa sia connotata dal "fumus boni iuris".

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1292 del 22/01/2020 (Rv. 656610 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

IMPOSTA DI REGISTRO

RIMBORSO