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Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1462 del 23/01/2020 (Rv. 656711 - 01)

Controversie successive al 1° gennaio 2001 - Ricorso in cassazione notificato al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1462 del 23/01/2020 (Rv. 656711 - 01)

TRIBUTI

"SOLVE ET REPETE"

CONTENZIOSO TRIBUTARIO