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Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta di successione - accertamento - denunzia - mancata denuncia: effetti - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29400 del 13/11/2019 (Rv. 655739 - 01)

Contributo all'esodo - Trattamento fiscale agevolato - art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Abrogazione - Ultrattività - Ambito - Condizioni non concorrenti - Alternatività - Conseguenze - Onere della prova a carico del contribuente - Contenuto.

In tema di imposte sui redditi, l'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, nonostante la sua abrogazione è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, in due ipotesi non concorrenti: 1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. cit.); oppure, alternativamente 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. Sicché ove il lavoratore proponga istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29400 del 13/11/2019 (Rv. 655739 - 01)