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Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29649 del 14/11/2019 (Rv. 655746 - 01)

Sanzioni civili e amministrative - Dazi "antidumping" - Natura sanzionatola - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Retroattività della disciplina successiva di favore - Esclusione - Fattispecie.

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - dazi all'importazione e all'esportazione - In genere.

Ai dazi "antidumping" non può essere riconosciuta natura sanzionatoria, trattandosi di misure che hanno lo scopo di evitare turbative della concorrenza derivanti dall'immissione nel mercato europeo di merci ad un prezzo ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all'interno di tale mercato. Ne deriva, quindi, che ad essi non è applicabile il principio di retroattività della disposizione successiva più favorevole, previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'applicazione del dazio "antidumping" istituito con decisione della Commissione CE n. 67 del 1994 sulle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Russia e dell'Ucraina, anche se la misura era stata successivamente abrogata con successiva decisione n. 962 del 1998).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29649 del 14/11/2019 (Rv. 655746 - 01)