Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29635 del 14/11/2019 (Rv. 655743 - 01)

Imposizione sui dividendi infragruppo erogati da società-figlia tedesca a società-madre italiana - Esclusione - Fondamento - Convenzione di Bonn sulle doppie imposizioni - Modello OCSE di Convenzione - Prevalenza della norma pattizia - Art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - divieto di doppia imposizione In genere.

I dividendi infragruppo erogati da società di capitali residente della Repubblica federale di Germania a società residente della Repubblica italiana sono esclusi dalla base imponibile per effetto dell'art. 24, par. 2, della Convenzione di Bonn tra Italia e Germania sulle doppie imposizioni (ratificata con l. n. 459 del 1992), il quale - a differenza dell'art. 23 A del Modello OCSE di Convenzione, avente la sola funzione di contrasto alla doppia imposizione giuridica - è volto ad impedire la doppia imposizione economica internazionale e, costituendo norma pattizia a carattere speciale, ed attesa la sua "ratio", prevale sull'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'esclusione dalla base imponibile, ex art. 24, par. 2, cit., dei dividendi corrisposti nell'anno di imposta 2005 da una società-figlia tedesca interamente partecipata da società-madre italiana, prevale sulla residuale imposizione, in Italia, sul 5% dei dividendi distribuiti alla società controllante residente nel territorio nazionale, prevista dall'art. 89, comma 2, TUIR).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29635 del 14/11/2019 (Rv. 655743 - 01)