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Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30371 del 21/11/2019 (Rv. 655933 - 01)

Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni - Dividendi percepiti da società residente del Regno Unito da parte di società residente dell'Italia - Diritto al credito d'imposta previsto daN'art. 10, par. 4, della Convenzione - Fatti costitutivi - Individuazione - Onere probatorio - Fattispecie.

Il diritto al credito di imposta previsto dall'art. 10, paragrafi 2 e 4, della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 (ratificata e resa esecutiva dalla l. n. 329 del 1990), presuppone la duplice dimostrazione che la società del Regno Unito che riceve i dividendi ne sia "la beneficiaria effettiva" e che la società che "riceve i dividendi ed il credito di imposta sia a tale titolo soggetta all'imposta nel Regno Unito", gravandone il corrispondente onere probatorio - che investe gli elementi costitutivi del diritto del contribuente beneficiario dei dividendi a non subire una seconda tassazione della stessa ricchezza già tassata in capo alla società e di conseguire il rimborso di quanto indebitamente pagato - sulla società che abbia percepito i predetti dividendi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che aveva negato il diritto al credito d'imposta a una società madre residente del Regno Unito sul rilevo che essa, pur avendo dichiarato l'imponibile derivante dalla percezione dei dividendi nella dichiarazione dei redditi presentata al fisco inglese, non era stata tuttavia assoggettata ad alcuna imposizione sugli stessi in ragione della specifica esenzione da tassazione prevista dalla normativa inglese).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30371 del 21/11/2019 (Rv. 655933 - 01)