Skip to main content

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30927 del 27/11/2019 (Rv. 656022 - 01)

Calamità naturali - Art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 - Definizione automatica - Modalità - Applicabilità a Iva - Esclusione - Ambito soggettivo - Impresa - Esclusione - Fondamento - Aiuto individuale - Accertamento del giudice.

L'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato - non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30927 del 27/11/2019 (Rv. 656022 - 01)