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Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30901 del 27/11/2019 (Rv. 655941 - 0

Omesso pagamento dazi per illecito penale - Accertamento e riscossione dei diritti doganali - Prescrizione - Revisione dell'accertamento - Decadenza - Decorrenza - Dalla definitività della sentenza o del decreto penale - Facoltà della Dogana di notificare una richiesta di pagamento prima dell'inizio della decorrenza del termine - Configurabilità.

Nel caso in cui il mancato pagamento dei dazi doganali sia dovuto ad un reato, il termine di prescrizione, ex artt. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 29 della legge n. 428 del 1990, per l'azione di accertamento e di riscossione dei diritti doganali, e quello di decadenza per la revisione dell'accertamento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, decorrono dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili, senza che tuttavia sia preclusa all'autorità doganale la facoltà di notificare una richiesta di pagamento anche prima che sia iniziata la decorrenza di tale termine e, quindi, si sia concluso il procedimento penale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30901 del 27/11/2019 (Rv. 655941 - 01)