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Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 31243 del 29/11/2019 (Rv. 655944 - 01)

Contrasto e accertamento dell'evasione fiscale - Utilizzazione di elemento indiziario anche unico e irritualmente acquisito - Limiti - Acquisizione in difformità dal codice di procedura penale - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

L'Amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto e accertamento dell'evasione fiscale, può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico, ancorché acquisito illegittimamente secondo l'ordinamento processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, stante la netta differenziazione tra processo penale e tributario, secondo un principio sancito non solo dalle norme sui reati tributari (art. 12 del d.l. n. 429 del 1982, successivamente confermato dall'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000), ma anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. ed espressamente dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ininfluente l'avvenuta distruzione, su ordine del giudice penale, dei documenti concernenti l'illegale raccolta di informazioni ai danni dell'indagato).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 31243 del 29/11/2019 (Rv. 655944 - 01)