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Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Corte Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 20614 del 31/07/2019 (Rv. 654857 - 02)

Tributo speciale per il deposito in discarica (cd. "ecotassa") - Deposito temporaneo - Presupposti - Insussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema gestione dei rifiuti, per deposito temporaneo si intende ogni raggruppamento effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che, in difetto anche di uno solo di tali requisiti normativi, l’attività di gestione deve ritenersi non autorizzata e, pertanto, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 32, della l. n. 549 del 1995, che assoggetta alla cd. ecotassa e ad una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare di tale tributo l'attività di discarica abusiva nonché l'effettuazione di deposito incontrollato di rifiuti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che i rifiuti erano stati avviati al recupero).

Corte Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 20614 del 31/07/2019 (Rv. 654857 - 02)