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Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - termini – Cass. 12919/2019

Disciplina generale di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Limiti - Versamenti fin dall'origine non dovuti - Insorgenza del diritto alla restituzione solo dopo l'avvenuto pagamento - Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Conseguenze - Aiuti ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Termine - Decorrenza dall'entrata in vigore della l. n. 244 del 2007.

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) .

La disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 concerne l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto "ab origine" mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa, trova applicazione l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; ne consegue che, riguardo all’esenzione prevista dalla l. n. 206 del 2004 in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, detto termine decorre dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della l. n. 244 del 2007 che ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, l'agevolazione agli atti di terrorismo ed alle stragi di medesima matrice verificatisi all'estero delle quali siano vittime cittadini italiani.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12919 del 15/05/2019 (Rv. 653992 - 01)