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Tributi anteriori alla riforma del 1972 - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) – Cass. 12444/2019

Addizionale all'imposta di consumo di energia elettrica - Energia autoprodotta ed utilizzata per uso proprio - Esenzione - Applicabilità - Energia proveniente da consorzio autoproduttore e utilizzata da imprese aderenti al consorzio - Esenzione - Esclusione.

In tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica, l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1998, conv. con modif. in l. n. 20 del 1989 (nel testo vigente "ratione temporis”), prevede l’esenzione dalle addizionali locali soltanto in relazione all’energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio, statuendo espressamente che essa si applica nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, e non può, pertanto, intendersi riferita anche all'energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12444 del 10/05/2019 (Rv. 653674 - 01)