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Tributi anteriori alla riforma del 1972 - imposte di fabbricazione - olii vegetali e minerali – Cass. 12100/2019

Accise sul gasolio - Credito fiscale di cui all'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 361 del 1999 - Beneficiari - Soggetti passivi dell'imposta - Previsione dell'obbligo di praticare un prezzo che trasferisca il beneficio agli acquirenti - Portata - Sovvenzione economica a favore dei consumatori finali - Esclusione - Fondamento.

In tema di accise sul gasolio, il beneficio fiscale previsto dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1999 è applicabile alle due categorie di soggetti passivi dell'imposta individuate dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, e non agli acquirenti-consumatori finali del prodotto, sicché l'obbligo imposto ai fornitori di praticare un prezzo che trasferisca a questi ultimi detto beneficio deve intendersi nel senso che la riduzione del prezzo di vendita del gasolio, qualora sia destinato ad uso di riscaldamento a favore dei residenti nelle zone climatiche o geografiche indicate dalla legge, costituisce un presupposto di fatto, considerato come "condicio sine qua non" per fruire del credito d'imposta, rimanendo del tutto estranea alla previsione normativa ed al sistema legislativo di misure compensative dell'incremento delle accise sugli oli minerali l'ipotesi dell'erogazione di una sovvenzione economica a favore dei consumatori finali, mediante accollo all'Erario di una quota del prezzo di vendita.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12100 del 08/05/2019 (Rv. 653946 - 01)