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Tributi anteriori alla riforma del 1972 - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - soggetti passivi – Cass. 12141/2019

Dazi doganali - Spedizioniere-rappresentante diretto - Responsabilità - Condotta attiva di partecipazione - Condizioni - Onere a carico dell'Ufficio.

In tema di diritti doganali, ai fini della responsabilità dello spedizioniere-rappresentante diretto ai sensi dell'art. 202 del c.d.c. è richiesta, con onere probatorio a carico dell'Ufficio, un'autonoma condotta attiva di partecipazione all'introduzione irregolare della merce in dogana, con la consapevolezza o la ragionevole conoscibilità di tale irregolarità, fermo il disposto di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 43 del 173 che vincola all'obbligazione tributaria tutti coloro comunque ingerisi, sia pure in via meramente fattuale, nell'operazione di importazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12141 del 08/05/2019 (Rv. 653857 - 01)